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Art. 112 Assistenza amministrativa internazionale
1 L’Autorità intercantonale può chiedere alle competenti autorità estere le informazioni necessarie per l’adempimento dei propri compiti legali, inclusi dati degni di particolare protezione. 2 Può trasmettere alle autorità estere competenti in materia di giochi in denaro informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
3 L’Autorità intercantonale può astenersi dal collaborare se non è garantita la reciprocità. |