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Art. 113 Composizione
1 L’organo di coordinamento si compone di:
2 La CFCG nomina i propri due rappresentanti. Il DFGP nomina il rappresentante dell’autorità di alta vigilanza. I Cantoni nominano le tre persone che rappresentano le autorità dei Cantoni. 3 La funzione di presidente è esercitata a turni di un anno alternativamente da uno dei tre rappresentanti delle autorità della Confederazione e da uno dei tre rappresentanti delle autorità dei Cantoni. |