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Art. 123 Tassazione e riscossione
1 La tassazione e la riscossione della tassa competono alla CFCG. Il Consiglio federale disciplina la procedura. 2 Su richiesta del Cantone, la CFCG può occuparsi della tassazione e della riscossione della tassa cantonale sul prodotto lordo dei giochi. |