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Art. 124 Ricupero della tassa e prescrizione
1 Si procede al ricupero della tassa non riscossa, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova che erano sconosciuti alla CFCG permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione passata in giudicato è incompleta. 2 Non si può procedere al ricupero della tassa, se nella sua dichiarazione d’imposta la casa da gioco ha indicato in modo completo e preciso le somme imponibili e se alla CFCG erano note le basi necessarie alla valutazione delle singole componenti. 3L’avvio del perseguimento penale secondo l’articolo 132 segna nel contempo l’avvio della procedura di ricupero della tassa. 4 Il diritto di avviare una procedura di ricupero della tassa decade dieci anni dopo la fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione passata in giudicato era incompleta. Il diritto al ricupero della tassa decade in ogni caso quindici anni dopo la fine del periodo fiscale a cui si riferisce. |