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Art. 130 Crimini e delitti
1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
2 Chi agisce per mestiere o come membro di una banda è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere. 3 È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere chi fornendo intenzionalmente indicazioni inveritiere o in altra maniera ottiene in modo fraudolento il rilascio di una concessione o di un’autorizzazione. |