1 È punito con la multa fino a 500 000 franchi chiunque intenzionalmente:
- a.
- svolge, organizza o mette a disposizione giochi in denaro diversi da quelli di cui all’articolo 130 capoverso 1 lettera a senza essere titolare delle autorizzazioni necessarie;
- b.
- fa pubblicità per giochi in denaro non autorizzati in Svizzera;
- c.
- fa pubblicità per giochi in denaro autorizzati destinata a persone escluse dal gioco o a minorenni;
- d.
- autorizza a giocare persone che non hanno raggiunto l’età legale secondo l’articolo 72 capoversi 1 e 2 o sono escluse dal gioco in virtù dell’articolo 80 oppure versa a dette persone una vincita superiore al valore soglia di cui all’articolo 80 capoverso 3;
- e.
- fa in modo che l’utile netto destinato a scopi d’utilità pubblica non sia dichiarato integralmente;
- f.
- viola gli obblighi di diligenza nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro previsti dal capitolo 5, sezione 4 della presente legge, dal capitolo 2 LRD14 e dalle sue disposizioni d’esecuzione;
- g.
- disattende l’ingiunzione dell’autorità competente di ripristinare lo stato legale o sopprimere le irregolarità;
- h.
- rivende a fini commerciali partecipazioni a lotterie e scommesse sportive senza il consenso dell’organizzatore.
2 Il tentativo e la complicità sono punibili.