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Art. 132 Sottrazione della tassa sulle case da gioco
Chiunque intenzionalmente fa in modo che una tassazione non sia effettuata o sia indebitamente omessa o una tassazione passata in giudicato sia incompleta, è punito con una multa che ammonta al massimo al quintuplo dell’importo dell’imposta sottratta, ma non supera i 500 000 franchi. |