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Art. 135 Infrazioni nell’ambito di altri giochi in denaro
1 Il perseguimento e il giudizio dei reati nell’ambito degli altri giochi in denaro competono ai Cantoni. Nell’ambito delle indagini, le autorità cantonali di perseguimento penale possono far capo all’Autorità intercantonale. 2 L’Autorità intercantonale dispone dei seguenti diritti di parte:
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