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Art. 140 Case da gioco
1 Le concessioni rilasciate in virtù della legge del 18 dicembre 199817 sulle case da gioco scadono sei anni civili dopo l’entrata in vigore della presente legge. 2 L’esercizio dei diritti e degli obblighi conferiti dalla concessione è retto dalla presente legge. 3 Le case da gioco adeguano i propri piani, le procedure e i processi alla presente legge. Sottopongono le modifiche alla CFCG entro un anno dall’entrata in vigore della medesima. |