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Art. 141 Autorizzazione d’organizzatore per giochi di grande estensione
1 Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della presente legge presentano all’Autorità intercantonale una richiesta d’autorizzazione d’organizzatore. 2 Se la richiesta è respinta o se entro il termine di cui al capoverso 1 non è presentata una richiesta d’autorizzazione, l’autorizzazione rilasciata secondo il diritto anteriore scade due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge. |