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Art. 144 Autorizzazione di giochi di piccola estensione
1 Le autorizzazioni di giochi considerati di piccola estensione ai sensi della presente legge rilasciate dai Cantoni conformemente al diritto anteriore restano in vigore al massimo per due anni dall’entrata in vigore della presente legge. 2 Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, i Cantoni adeguano la loro legislazione alla presente legge e alle sue ordinanze d’esecuzione. 3 Le richieste d’autorizzazione per giochi considerati di piccola estensione ai sensi della presente legge presentate dopo che questa è entrata in vigore, ma prima dell’adeguamento della legislazione cantonale, sottostanno al diritto anteriore. |