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Art. 15 Revoca, limitazione e sospensione
1 La CFCG revoca la concessione se:
2 La CFCG revoca altresì la concessione se il concessionario o una delle persone a cui questi ha affidato la direzione della casa da gioco:
3 In casi poco gravi, la CFCG può sospendere la concessione, limitarla o sottoporla a condizioni e oneri suppletivi. 4 Se revoca la concessione, la CFCG può ordinare lo scioglimento della società anonima; in tal caso, designa il liquidatore e ne sorveglia l’attività. |