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Art. 16 Obbligo d’autorizzazione
1 Il concessionario necessita dell’autorizzazione della CFCG per ogni gioco da casinò che intende svolgere. 2 Il Consiglio federale può prevedere una procedura semplificata per l’autorizzazione di modifiche di secondaria importanza dei giochi. 3 La CFCG può altresì autorizzare il concessionario a svolgere piccoli tornei di poker. 4 Il Consiglio federale determina in quale misura la CFCG può autorizzare le case da gioco a collaborare con altri organizzatori di giochi da casinò in Svizzera e all’estero. 5 Se la regione di ubicazione dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale, la casa da gioco titolare di una concessione B può, al di fuori della stagione turistica, rinunciare durante al massimo 270 giorni all’esercizio del settore riservato ai giochi da tavolo. |