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Art. 25 Condizioni
1 L’autorizzazione per lo svolgimento di un gioco di grande estensione può essere rilasciata se:
2 Non sono ammesse scommesse sportive su eventi sportivi a cui partecipano prevalentemente minorenni. 3 Il Consiglio federale determina in quale misura l’Autorità intercantonale può autorizzare gli organizzatori di giochi di grande estensione a collaborare con altri organizzatori di giochi di grande estensione in Svizzera e all’estero. |