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Art. 31 Revoca, limitazione e sospensione
1 L’Autorità intercantonale revoca l’autorizzazione d’organizzatore o l’autorizzazione del gioco, se non sono più soddisfatte le condizioni legali per il rilascio. 2 In casi poco gravi, può sospendere l’autorizzazione, limitarla o sottoporla a condizioni e oneri suppletivi. |