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Art. 42 Piano di misure di sicurezza
1 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione approntano un piano di misure di sicurezza. In tale piano prevedono misure volte a garantire l’esercizio sicuro e trasparente dei giochi e a combattere la criminalità e il riciclaggio di denaro, tenendo conto dei potenziali rischi e delle caratteristiche del canale di distribuzione delle diverse offerte di gioco. 2 Il piano di misure di sicurezza garantisce in particolare che:
3 Il Consiglio federale precisa i requisiti del piano di misure di sicurezza. |