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Art. 49 Ufficio di revisione
1 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottopongono i loro conti annuali alla verifica di un ufficio di revisione indipendente. 2 All’ufficio di revisione e alla revisione dei conti annuali si applicano le disposizioni del diritto della società anonima. 3 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottopongono i loro conti annuali a revisione ordinaria. 4 Se non sono superati i valori soglia di cui all’articolo 727 CO6, gli organizzatori di giochi di grande estensione che svolgono soltanto giochi di destrezza possono sottoporre i loro conti annuali a revisione limitata. Non possono rinunciare alla revisione dei loro conti annuali. 5 L’ufficio di revisione trasmette la relazione di revisione all’autorità d’esecuzione. 6 RS 220 |