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Art. 62 Offerta di giochi di grande estensione nelle case da gioco
1 Previa autorizzazione della CFCG, le case da gioco possono svolgere giochi di destrezza e proporre la partecipazione a scommesse sportive e lotterie di terzi. 2 L’autorizzazione è rilasciata se la casa da gioco dimostra di essere titolare delle necessarie autorizzazioni di cui al capitolo 3 e se garantisce che:
3 L’organizzatore di giochi di grande estensione adotta le misure previste dalla legge per garantire lo svolgimento sicuro e trasparente dei giochi, la lotta contro il riciclaggio di denaro e la protezione dei giocatori contro il gioco eccessivo. Se i giochi si svolgono all’interno del settore riservato ai giochi, la casa da gioco attua altresì le misure di cui agli articoli 78 e 80. 4 L’organizzatore di giochi di grande estensione fornisce alla casa da gioco tutte le informazioni necessarie all’attuazione delle misure di cui agli articoli 78 e 80. 5 I capoversi 1–4 si applicano per analogia all’offerta da parte delle case da gioco di giochi di grande estensione in linea. |