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Art. 64 Segnalazione in caso di sospetta manipolazione di competizioni sportive
1 Se sospettano la manipolazione di una competizione sportiva sulla quale propongono scommesse, gli organizzatori di scommesse sportive lo segnalano senza indugio all’Autorità intercantonale. 2 Se sospettano la manipolazione di una competizione sportiva che si svolge in Svizzera o sulla quale sono proposte scommesse in Svizzera, le organizzazioni con sede in Svizzera che partecipano a tale competizione oppure che la organizzano, ne curano lo svolgimento o la sorvegliano, lo segnalano senza indugio all’Autorità intercantonale. 3 In quanto sia necessario per prevenire e perseguire la manipolazione di una competizione sportiva, gli organizzatori di scommesse sportive e le organizzazioni di cui al capoverso 2 forniscono informazioni, inclusi dati personali degni di particolare protezione, all’Autorità intercantonale nonché alle competenti autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. |