|
Art. 67 Applicazione della legge sul riciclaggio di denaro
1 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottostanno alla legge del 10 ottobre 19977 sul riciclaggio di denaro (LRD). 2 La portata degli obblighi di diligenza nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro è determinata in funzione dei rischi e delle caratteristiche dei giochi nonché del canale di distribuzione. 3 Per un gioco di grande estensione non in linea, l’organizzatore deve adempiere gli obblighi di diligenza di cui agli articoli 3–7 LRD soltanto se è versata una vincita di importo rilevante. 4 Il DFGP stabilisce gli importi da ritenersi rilevanti nel settore dei giochi di grande estensione e, se necessario, li adegua. Tiene conto dei pericoli insiti nei giochi in questione. 7 RS 955.0 |