|
Art. 69 Assegni e depositi
1 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione non possono accettare o emettere assegni al portatore. 2 Possono accettare assegni emessi a loro nome. Al momento dell’accettazione, accertano l’identità della persona che ha emesso l’assegno e registrano l’operazione. 3 Possono conservare le vincite sotto forma di deposito a disposizione dei giocatori. È vietato corrispondere interessi su tali depositi. 4 Nel settore dei giochi in linea, la tenuta di un conto giocatore personale è ammessa. Non sono corrisposti interessi su tali conti. Il Consiglio federale può stabilire un importo massimo per il conto giocatore. |