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Legge federale
sui giochi in denaro
(LGD)

del 29 settembre 2017 (Stato 1° gennaio 2021)

Art. 75 Prestiti, anticipi e giochi gratuiti

1 Gli or­ga­niz­za­to­ri di gio­chi in de­na­ro non so­no au­to­riz­za­ti a con­ce­de­re pre­sti­ti o an­ti­ci­pi ai gio­ca­to­ri.

2 Per l’of­fer­ta di gio­chi gra­tui­ti e di cre­di­ti di gio­co gra­tui­ti è ne­ces­sa­ria l’au­to­riz­za­zio­ne dell'au­to­ri­tà d’ese­cu­zio­ne com­pe­ten­te.