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Art. 78 Individuazione precoce
1 In quanto il pericolo potenziale e le caratteristiche del canale di distribuzione di un determinato gioco lo rendano opportuno, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione stabiliscono criteri di individuazione precoce dei giocatori a rischio e adottano le misure appropriate. 2 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione documentano le proprie osservazioni e le misure adottate. |