Art. 8 Condizioni
1 La concessione può essere rilasciata se: - a.
- il richiedente:
- 1.
- è una società anonima secondo il diritto svizzero il cui capitale è suddiviso in azioni nominative,
- 2.
- presenta un piano di misure di sicurezza e un piano di misure sociali,
- 3.
- presenta un piano contabile circa la redditività, dal quale emerge in maniera attendibile che la casa da gioco è economicamente sostenibile,
- 4.
- illustra le misure atte a creare le condizioni per la tassazione corretta della casa da gioco, e
- 5.
- illustra in un rapporto l’interesse economico che la casa da gioco riveste per la regione di ubicazione;
- b.
- il richiedente e i suoi soci in affari più importanti e i loro aventi economicamente diritto, nonché i possessori di quote e i loro aventi economicamente diritto:
- 1.
- godono di buona reputazione, e
- 2.
- offrono tutte le garanzie per un’attività irreprensibile e una gestione indipendente;
- c.
- il richiedente, i possessori di quote e i loro aventi economicamente diritto nonché, su richiesta della Commissione federale delle case da gioco (CFCG), i soci in affari più importanti dispongono di mezzi finanziari propri sufficienti e dimostrano la provenienza lecita di tali mezzi;
- d.
- lo statuto, l’organizzazione strutturale e funzionale nonché le relazioni contrattuali garantiscono una gestione irreprensibile e indipendente della casa da gioco; e
- e.
- il Cantone e il Comune di ubicazione sono a favore dell’esercizio di una casa da gioco.
2 Nella concessione sono stabiliti le condizioni e gli oneri.
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