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Art. 80 Esclusione dal gioco
1 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione in linea escludono dal gioco le persone di cui sanno o devono presumere, in base alle proprie constatazioni o a informazioni di terzi, che:
2 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione in linea escludono altresì dal gioco le persone di cui sanno o devono presumere, in base alla comunicazione di un servizio specializzato o di un’autorità incaricata dei servizi sociali, che sono dipendenti dal gioco. 3 Nell’ambito delle autorizzazioni dei giochi, l’Autorità intercantonale può estendere l’esclusione ad altri giochi di grande estensione. Può garantire l’esclusione da detti giochi fissando un valore soglia e bloccando il pagamento delle vincite superiori a tale soglia. 4 L’esclusione dal gioco si applica ai giochi da casinò, ai giochi di grande estensione in linea e ai giochi di grande estensione ai quali l’Autorità intercantonale ha esteso l’esclusione conformemente al capoverso 3. 5 I giocatori stessi possono chiedere a una casa da gioco o a un organizzatore di giochi di grande estensione che pronuncia esclusioni di essere esclusi dai giochi. 6 L’esclusione dal gioco è comunicata e motivata per scritto all’interessato. |