|
Art. 85
1 I Cantoni sono tenuti ad adottare misure per prevenire il gioco eccessivo e a offrire possibilità di consulenza e di cura alle persone a rischio di dipendenza o dipendenti dal gioco e alle persone loro vicine. 2 Possono coordinare le loro misure per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo con le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione. |