|
Art. 87 Notificazione e procedura d’opposizione
1 La CFCG e l’Autorità intercantonale pubblicano contemporaneamente i loro elenchi delle offerte di gioco bloccate e gli aggiornamenti degli stessi mediante un rimando nel Foglio federale. Tale pubblicazione vale come notificazione della decisione di bloccare l’offerta. 2 Gli organizzatori possono impugnare la decisione entro 30 giorni dalla pubblicazione mediante opposizione scritta dinanzi all’autorità che ha emanato la decisione. L’opposizione può essere fatta segnatamente se l’organizzatore ha eliminato l’offerta in questione o ne ha impedito l’accesso in Svizzera con mezzi tecnici adeguati. 3 Se l’opposizione è fatta validamente, l’autorità competente riesamina la sua decisione. Non è vincolata alle conclusioni presentate. |