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Art. 88 Comunicazione degli elenchi delle offerte di gioco bloccate
1 La CFCG e l’Autorità intercantonale pubblicano sul proprio sito Internet i rispettivi elenchi delle offerte bloccate e aggiungono un rimando al sito Internet dell’altra autorità. 2 Mediante una procedura semplice e sicura, la CFCG e l’Autorità intercantonale comunicano gli elenchi ai fornitori di servizi di telecomunicazione registrati ai sensi dell’articolo 4 della legge del 30 aprile 19979 sulle telecomunicazioni.10 3 Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al capoverso 2, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono fare opposizione scritta contro la decisione dinanzi all’autorità che l’ha emanata, se ritengono che la misura necessaria per bloccare l’accesso alle offerte sia sproporzionata sotto il profilo tecnico o operativo. 10 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |