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Art. 89 Informazione degli utenti
1 La CFCG e l’Autorità intercantonale gestiscono in comune un dispositivo volto a informare gli utenti del blocco di un’offerta in linea. 2 Nella misura in cui sia tecnicamente possibile, i fornitori di servizi di telecomunicazione rinviano gli utenti che intendono accedere a un’offerta di gioco bloccata al dispositivo informativo. |