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Art. 92 Costi e sospensione temporanea
1 L’autorità che ha disposto il blocco indennizza integralmente i fornitori di servizi di telecomunicazione per le installazioni necessarie a mettere in atto il blocco e per il loro esercizio. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 2 Previa informazione dell’autorità d’esecuzione, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono temporaneamente esimersi dal mettere in atto il blocco se questo ha effetti negativi sulla qualità della rete. |