Art. 98 Facoltà
Per adempiere i propri compiti, la CFCG può segnatamente: - a.
- esigere le informazioni e i documenti necessari dalle case da gioco e dalle imprese di fabbricazione o commercio di installazioni di gioco che riforniscono le case da gioco;
- b.
- procedere a controlli presso le case da gioco;
- c.
- esigere le informazioni e i documenti necessari dagli uffici di revisione delle case da gioco;
- d.
- far capo a periti;
- e.
- assegnare incarichi speciali all’ufficio di revisione;
- f.
- attivare collegamenti in linea per il monitoraggio degli impianti informatici delle case da gioco;
- g.
- disporre, per la durata dell’indagine, provvedimenti cautelari e in particolare sospendere la concessione;
- h.
- disporre, in caso di violazione della presente legge o di altre irregolarità, le misure necessarie per ripristinare lo stato legale e sopprimere le irregolarità;
- i.
- intervenire nell’esercizio di una casa da gioco, se la situazione lo esige;
- j.
- in caso di inosservanza, nonostante diffida, di una sua decisione esecutiva:
- 1.
- eseguire d’ufficio, a spese della casa da gioco, la misura disposta,
- 2.
- rendere pubblico che la casa da gioco si è opposta alla decisione esecutiva;
- k.
- impugnare dinanzi alla competente autorità giudiziaria cantonale o intercantonale, e in seguito dinanzi al Tribunale federale, le decisioni dell’Autorità intercantonale di cui all’articolo 24;
- l.
- impugnare dinanzi al Tribunale federale le decisioni del Tribunale amministrativo federale in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione.
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