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Art. 1 Oggetto
1 La presente legge disciplina l’ammissibilità dei giochi in denaro, il loro svolgimento e l’impiego dei loro proventi. 2 La presente legge non si applica:
3 La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 19864 contro la concorrenza sleale. |