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Art. 81 Revoca dell’esclusione dal gioco
1 L’esclusione dal gioco è revocata su richiesta dell’interessato se viene meno il motivo che l’ha determinata. 2 La richiesta va presentata alla casa da gioco o all’organizzatore di giochi di grande estensione che ha pronunciato l’esclusione dal gioco. 3 Alla procedura di revoca partecipa uno specialista o un servizio specializzato riconosciuto a livello cantonale. |
