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Art. 82 Registro
1 Ai fini dell’esecuzione dell’esclusione dal gioco, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione che pronunciano esclusioni tengono un registro delle persone escluse e si comunicano reciprocamente i dati. 2 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione che pronunciano esclusioni possono tenere un registro comune. Hanno accesso al registro comune le case da gioco e gli organizzatori che concorrono alla sua tenuta. 3 Iscrivono nel registro indicazioni sull’identità della persona esclusa dal gioco nonché sul tipo di esclusione e sui motivi della stessa. |
