Legge federale
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Art. 14 Scambio tra autorità
1 Le autorità della Confederazione e dei Cantoni si accordano reciprocamente un accesso semplice e diretto ai geodati di base. 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli dello scambio dei geodati di base di diritto federale. 3 Lo scambio è indennizzato forfettariamente. La Confederazione e i Cantoni disciplinano in un contratto di diritto pubblico le modalità e il calcolo dei pagamenti compensativi. |