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Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° ottobre 2009)
Art. 22Compiti
1 La misurazione nazionale mette a disposizione geodati di riferimento della Confederazione per scopi civili e militari.
2 I suoi compiti comprendono segnatamente:
a.
la definizione dei sistemi di riferimento geodetici, nonché l’allestimento, l’aggiornamento e la gestione dei quadri di riferimento;
b.
la demarcazione e la misurazione dei confini nazionali;
c.
il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione delle informazioni topografiche per i modelli nazionali del paesaggio;
d.
l’approntamento delle carte nazionali.
3 Il Consiglio federale disciplina le competenze, l’organizzazione, la procedura e i metodi.