del 5 ottobre 2007 (Stato 1° ottobre 2009)
1 Chiunque può farsi rilasciare dai servizi designati competenti dal Cantone estratti autenticati della misurazione ufficiale.
2 Per il rilascio degli estratti autenticati può essere riscosso un emolumento.
3 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle linee fondamentali della procedura, segnatamente per quanto concerne: