Legge federale
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Art. 15 Emolumenti
1 La Confederazione e i Cantoni possono riscuotere emolumenti per l’accesso ai geodati di base e per la loro utilizzazione. 2 Armonizzano i principi tariffari per i geodati di base di diritto federale e per i geoservizi di interesse nazionale. 3 Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti per l’accesso ai geodati di base della Confederazione e per la loro utilizzazione, nonché per l’utilizzazione dei geoservizi della Confederazione. Gli emolumenti comprendono:
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