Legge federale
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Art. 16 Oggetto e forma
1 Sono oggetto del catasto le restrizioni di diritto pubblico della proprietà che, conformemente alle disposizioni del Codice civile (CC)5, non sono menzionate nel registro fondiario. 2 Il Consiglio federale stabilisce quali geodati di base di diritto federale sono oggetto del catasto. 3 I Cantoni possono aggiungere al catasto geodati di base supplementari vincolanti per i proprietari. 4 Il catasto è reso accessibile in forma elettronica mediante procedura di richiamo o secondo altre modalità. 5 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di catasto relativamente all’organizzazione, alla tenuta, all’armonizzazione dei dati, alla qualità dei dati, ai metodi e alla procedura. |
