Legge federale
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Art. 21 Protezione della materializzazione dei punti di confine e dei punti di misurazione
1 I titolari di diritti su beni fondiari sono tenuti a tollerare senza indennizzo l’apposizione provvisoria o permanente su fondi e a edifici di segni che materializzano punti di confine o punti di misurazione. 2 I segni che materializzano punti di confine o punti di misurazione possono essere menzionati nel registro fondiario. 3 Chi illecitamente sposta, rimuove o danneggia segni che materializzano punti di confine o punti di misurazione assume i costi per la sostituzione degli stessi e per i danni consecutivi. |