Legge federale
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Art. 10 Indennità speciale
1 Il parlamentare che adempie un compito speciale su incarico del presidente del Consiglio, dell’Ufficio o di una commissione (esame di questioni particolari, di atti voluminosi ecc.) riceve un’indennità speciale. 2 La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale decide circa l’assegnazione e l’importo di questa indennità.24 24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3459; FF 2008 109121). |