Legge federale
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Art. 14 Esecuzione della legge 25
1 L’esecuzione della presente legge è disciplinata in un’ordinanza dell’Assemblea federale. 2 All’inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale, è versata un’adeguata indennità di rincaro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi disciplinati dalla presente legge; l’importo di tale indennità è stabilito in un’ordinanza dell’Assemblea federale. 3 In caso di dubbio circa il diritto a una retribuzione o a un’indennità, o di contestazione dell’esattezza di un conteggio, decide definitivamente la Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale. 25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 35863591). |