Legge federale
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Art. 15a Disposizione transitoria dell’art. 2 28
Per ragioni di risparmio, la retribuzione annua dei parlamentari per i lavori preparatori è ridotta di 3000 franchi dal 2004 al 2007 compreso. 28 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2003, con effetto sino al 31 dic. 2007 (RU 2003 5007; FF 2003 4857). |