Legge federale
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Art. 5 Indennità per spese di viaggio 15
Il parlamentare riceve un contributo a copertura delle spese per i viaggi effettuati all’interno del Paese o all’estero nell’ambito dell’attività parlamentare. 15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 35863591). |