Legge federale
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Art. 6a Assegno di custodia 16
Al parlamentare è versato un assegno di custodia di importo uguale a quello accordato al personale dell’amministrazione generale della Confederazione conformemente alla legge del 24 marzo 200017 sul personale federale. Gli assegni familiari versati al parlamentare o all’altro genitore in virtù di un’altra attività sono computati. La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale può concludere con la Cassa di compensazione per assegni familiari della Cassa federale di compensazione un contratto d’affiliazione secondo la legge del 24 marzo 200618 sugli assegni familiari. 16 Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002 (RU 2003 3661; FF 2002 63236343). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 ott. 2010 (RU 2010 4491; FF 2009 5289). 17 RS 172.220.1 18 RS 836.2 |