Legge federale
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Art. 7 Previdenza 19
1 Fino all’età di 65 anni compiuti, il parlamentare riceve un contributo per la previdenza vecchiaia, invalidità e morte. 2 La Confederazione versa il contributo a:
3 Se il contributo non può essere versato in tutto o in parte a un istituto di cui al capoverso 2, la parte corrispondente è trasferita a una cassa di previdenza designata dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato. 4 Il parlamentare riceve prestazioni in caso di invalidità e morte, per quanto non possa ottenere prestazioni equivalenti da altri istituti della previdenza professionale o, se esercita un’attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute. 5 L’ordinanza dell’Assemblea federale disciplina i dettagli. 19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 711; FF 2004 12871297). 20 RS 831.40 |