Legge federale
|
Art. 8a Aiuto transitorio 23
1 Il parlamentare può pretendere un aiuto transitorio se:
2 L’aiuto transitorio corrisposto in sostituzione del reddito derivante dall’esercizio del mandato parlamentare è versato per due anni al massimo. 3 La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale è competente per esaminare le domande. 23 Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661; FF 2002 63236343). |