Legge federale
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Art. 8 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 22
1 Spetta al parlamentare assicurarsi contro le malattie e gli infortuni che possono sopravvenire durante l’attività parlamentare in Svizzera. 2 La Confederazione prende a carico le spese causate da malattie o infortuni di cui è vittima un parlamentare che si trova all’estero nell’esercizio delle proprie funzioni in quanto tali spese non siano assunte dall’assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni. L’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 198823 concernente la legge sulle indennità parlamentari disciplina i dettagli. 22 Nuovo testo giusta il n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661; FF 2002 63236343). |
