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Art. 36 Messa in pericolo o sottrazione dell’imposta 18
1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, all’atto della fabbricazione in Svizzera o dell’importazione, omettendo di denunciare i veicoli, dissimulandoli, facendone una dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo, sottrae o compromette tutta o parte dell’imposta, ovvero procura o cerca di procurare altrimenti un profitto fiscale indebito a sé o a un terzo, è punito con la multa sino al quintuplo dell’imposta sottratta o compromessa o dell’indebito profitto. È fatta salva l’applicazione degli articoli 14–16 della legge federale del 22 marzo 197419 sul diritto penale amministrativo. 2 In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere inflitta la detenzione. Sono reputate circostanze aggravanti:
3 Se non può essere accertato esattamente, l’importo dell’imposta sottratto o compromesso è stimato dall’autorità fiscale. 4 Se un atto costituisce in pari tempo una messa in pericolo o una sottrazione dell’imposta e un’infrazione ad altri disposti federali concernenti tributi, che l’Amministrazione federale delle dogane è tenuta a perseguire, o un’infrazione doganale, si applica la pena corrispondente all’infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata. 18 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2–6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). 19RS 313.0 |