Legge federale
|
Art. 15 Obbligo di annuncio e registrazione
1 Chiunque, a scopi commerciali, intenda fabbricare birra sul territorio doganale deve annunciarsi 30 giorni prima dell’inizio della produzione presso l’Amministrazione delle dogane per l’iscrizione nel registro dei fabbricanti di birra. 2 L’iscrizione presuppone che il fabbricante abbia il domicilio nel territorio doganale o sia iscritto nel registro di commercio. 3 Ogni cambiamento del nome, del domicilio o dell’iscrizione nel registro di commercio dev’essere annunciato senza indugio all’Amministrazione delle dogane. 4 Chiunque cessi la fabbricazione di birra è cancellato dal registro. 5 Il registro è pubblico. |